Un obbligo di legge
Art. 32 della L. 69/2009
“Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea”
“1. A far data dal 1 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. ….
5. A decorrere dal 1 gennaio 2010..le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale,…”
Proroga
Prorogato ulteriormente l'albo pretorio virtuale. Fino al 1° gennaio 2011, l'effetto di pubblicità legale sarà garantito dalla pubblicazione degli atti in forma cartacea. Non cessa però l'obbligo di predisporre l'albo pretorio virtuale. Il nuovo termine è fissato dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25 del Decreto milleproroghe pubblicata in GU n. 48 del 27-2-2010.
Consulta il testo aggiornato del decreto legge
L’Albo Pretorio On-Line URBI
- espone i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi;
- pubblica atti amministrativi della propria Amministrazione o di altre Amministrazioni;
- consente una maggior visibilità pubblica ai diversi atti;
- i cittadini potranno liberamente visionare i documenti pubblicati attraverso un apposito link proposto sul portale dell’Amministrazione;
- permette ai cittadini di ricercare gli atti per tipologia, contenuto, amministrazione emittente;
- offre un sistema di controllo dell’effettiva durata di pubblicazione, dello scadenziario e del ritiro;
- naturalmente integrato con le maggiori fonti di pubblicazione: Protocollo e Atti Amministrativi URBI;
- alimentato da un sistema di pubblicazione controllata;
- gestisce automaticamente il repertorio di pubblicazione;
- il processo di pubblicazione può essere guidato da workflow nel rispetto della mansione di ciascun utente;
- è dotato di un corso di autoapprendimento multimediale.
