Il 3 giugno scade il termine di versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre del 2025.
Si tratta infatti del primo giorno lavorativo successivo alla scadenza ordinaria del 31 maggio, coincidente con l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di chiusura del trimestre di riferimento. Se l’ammontare del bollo dovuto per il primo trimestre solare dell’anno non supera l’importo di 5mila euro, il contribuente, in luogo della scadenza del 3 giugno, può procedere al pagamento entro il 30 settembre e cioè entro la scadenza di versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre.
Inoltre, se l’importo del bollo dovuto sulle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non supera l’importo di 5mila euro, il pagamento dell’imposta per i primi due trimestri può essere effettuato entro il 30 novembre, ossia entro il termine di versamento per il terzo trimestre solare.
Nel determinare il dovuto e le correlate scadenze, i contribuenti dovrebbero tenere conto di quanto elaborato dalle Entrate per ogni trimestre solare sulla base non solo delle e-fatture domestiche ma anche dei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato Xml, per assolvere all’obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri.