Con il parere n. 54 in funzione consultiva del 16 ottobre 2024, l’Autorità Nazionale Anticorruzione si è espressa in merito agli acquisti effettuati dalle Stazioni Appaltanti, intervenendo nello specifico su un contratto di servizi di pulizia per andare a confermare la possibilità di procedere ad acquisti in autonomia, senza ricorrere a convenzione Consip, quando siano economicamente convenienti in termini qualitativi e quantitativi.
In deroga all’obbligo generale di avvalersi delle convenzioni quadro, quindi, ANAC sostiene la possibilità di concludere un contratto tramite autonome procedure per l’approvvigionamento di beni e servizi anziché attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione di Consip, purché si tratti di una possibilità “eccezionale” (alla luce dell’obbligo generale di legge di approvvigionarsi mediante convenzione quadro) e ne sia adeguatamente dimostrata la maggiore convenienza economica sulla base di adeguate verifiche svolte dalla stessa SA che deve dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative, in termini quali-quantitativi, rispetto a quelle contenute nelle convenzioni-quadro.
Tale decisione è quindi da ritenersi conforme alle prescrizioni del D.L. n. 95/2012 e, di conseguenza, si esclude che possano applicarsi le sanzioni previste dalla normativa e relative alla nullità del contratto, all’ipotesi di illecito disciplinare e alla responsabilità amministrativa (art. 1 D.L. n. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”). Rimane in ogni caso l’obbligo di trasmettere le relative delibere alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo.
Consulta il parere ANAC funzione consultiva n. 54, del 16/10/2024