A partire dal 1° gennaio 2024 sono diventate efficaci numerose disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), in particolare quelle in tema di digitalizzazione, ricorso alle piattaforme telematiche di approvvigionamento, pubblicità degli atti di gara, trasparenza, accesso agli atti, e-procurement nazionale, Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di ANAC e Fascicolo Virtuale Operatore Economico.
DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI
La digitalizzazione interessa tutti i contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali. Al centro del nuovo sistema di appalti digitali c’è la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di ANAC che interagisce da un lato con le piattaforme certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti e dall’altro con le banche dati statali che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per gestire le varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici (garantendo, così, l’assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti all’articolo 28 del Codice dei Contratti).
La programmazione, progettazione e pubblicazione delle gare così come le procedure di affidamento ed esecuzione di appalti e concessioni devono essere gestite dalle stazioni appaltanti mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, di cui ogni ente pubblico deve avvalersi.
Il Registro delle Piattaforme Certificate (RPC) è disponibile on line nella sezione dedicata del sito di ANAC (https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert).
FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO
E’ divenuto pienamente operativo anche il Fascicolo virtuale dell’operatore economico predisposto da ANAC quale strumento di accesso alle informazioni riguardanti un operatore economico ai fini della verifica dei requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici e l’assenza di cause di esclusione (casellario giudiziale, certificati antimafia, regolarità fiscale e contributiva…).
PUBBLICITA’ ATTI DI GARA E TRASPARENZA
Per adempiere agli obblighi di pubblicazione dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono comunicare tempestivamente alla BDNCP tutti i dati e le informazioni specificati nell’art. 10 del D.Lgs 36/2023. La trasmissione avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale e i dati sono consultabili tramite la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) di ANAC, costituita da una serie di servizi accessibili esclusivamente in interoperabilità dalle Piattaforme Digitali di Approvvigionamento (PDA) che, in adempimento al Codice dei Contratti Pubblici, consentono la realizzazione dell’Ecosistema Nazionale di approvvigionamento digitale (art. 22) ed abilitano:
– l’accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP, art 23);
– l’accesso al Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE, art. 24);
– la pubblicità legale degli atti (art. 27).
La pubblicazione dei dati e delle informazioni relative ai contratti pubblici è soggetta a criteri specifici di qualità al fine di garantire un accesso informativo adeguato che, in particolare, fanno riferimento ai principi di: integrità, aggiornamento costante, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità secondo uno standard uniforme, facilità di accesso, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza, riutilizzabilità.
Le informazioni devono rimanere accessibili per almeno cinque anni, garantendo una periodica disponibilità delle informazioni anche a distanza di tempo dall’esecuzione del contratto e comunque nel rispetto delle previsioni dell’art. 8, c. 3, del Decreto Trasparenza (D.Lgs. 33/2013).
APPROFONDIMENTI