Copertura assicurativa per i dipendenti tecnici: chiarimenti della Corte dei Conti Regione Toscana

La Corte dei Conti Toscana, a seguito di quesito concernente il corretto modo di operare per la stipula, con oneri a carico dell’Ente, di coperture assicurative per il proprio personale che svolge le funzioni tecniche indicate nell’allegato I.10 del Decreto Legislativo 36/2023 e ss.mm.e ii, ha chiarito che gli Enti sono obbligati a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile dei dipendenti che svolgono le predette funzioni.

Partendo dall’art. 28 della Costituzione, la Deliberazione n. 76/2025 richiama sia la responsabilità diretta di funzionari e dipendenti dello Stato e degli Enti Pubblici (chiamati a rispondere personalmente, in sede penale, civile e amministrativa, per gli atti compiuti in violazione dei diritti), sia il meccanismo di responsabilità solidale dell’Amministrazione con successiva rivalsa nei confronti del dipendente, meccanismo che dunque estende l’obbligo risarcitorio allo Stato e agli Enti Pubblici per i danni causati dai propri agenti.

Viene inoltre fatto riferimento anche alle disposizioni del nuovo Codice dei contratti che prevedono la stipula di polizze assicurative per responsabilità civile professionale dei dipendenti. La richiesta avanzata dall’Ente, ritenuta ammissibile sotto il profilo oggettivo in quanto rientrante nel perimetro della contabilità pubblica, afferisce anche alla normativa relativa alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale del nuovo Codice dei contratti pubblici, coinvolgendo limiti e divieti strumentali (quali i vincoli di spesa connessi alla stipula di contratti assicurativi) al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa, con una diretta incidenza sulla gestione dei bilanci e sui connessi equilibri degli enti locali.

Trattandosi di un obbligo normativo, il Collegio della Sezione Regionale di Controllo per la Regione Toscana ha ritenuto dunque che l’Ente debba provvedere integralmente alla relativa copertura economica, disponendo che, qualora la quota dell’importo del 20% di cui al combinato disposto dei commi 5 e 7, lett. c) dell’art. 45 del D. Lgs. 36/2023, non risulti sufficiente a finanziare il costo del premio assicurativo obbligatorio del personale, l’Amministrazione dovrà comunque provvedere al relativo finanziamento con risorse di bilancio, da inserire nell’ambito del quadro economico dell’intervento, tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

In alternativa, dunque, l’ente può destinare una parte maggiore della quota citata del 20% limitando altre finalità previste dal Codice.

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